DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE: Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0010045 P-4.17.1.7.5 del 08/03/2012 Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs, n, 165/2001 11111 I II~I 6529667 CIRCOLARE N, ); OGGETTO: decreto legge n. 201 del 2011, convertito in 1. n. 214 del 2011, c.d, "decreto salva Italia" -art. 24 -limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. l. Premessa. Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante mISUre per )a crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto legge n. 201 elel 2011, convertito in 1. n. 214 del 20 I l. con l'art. 24 è stata introdotta IIna nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto del1e nonne e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni) con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero de] lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS -gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretati ve per un' omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare de])'Ente previdenziaIe, 2. Limiti di età per la permanenza in servizio. Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione de] diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-mta per le anzi,l!lità maturate successivamente al l gennaio 2012. In generale, il regime de)l'art. 24, applicabile dal gennaio 20HZ, prevede la "pensione di vecchiaia", conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 6 e i, e ]a "pensione anticipata", conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi lO e l l, fermo restando quanto previsto dai commi 14',15 bis, 17 e 18 del medesimo articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dan' ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24,) in presenza di un'anzianità contributiva minima pal'i a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento aì quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al l ° gennaio ]996, fermi restando il limite anagrafico minimo parj a 66 anni e queJlo contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito dì importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di .'5 anni. Per i lavoratori dipendenti delle pubbJiche amministrazioni uomini il requisito per il diritto aJla pensione anticipata nell'anno 2012 sÌ consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma lO dell'art. 24), Per le lavoratrici il requisito per il diritto aJla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla marurazione del 410 anno e un mese di anzianità contributiva, I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di lln mese nell'anno 201.'3 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 201.'l. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 quater del dJ. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione Il, 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Il requisito di età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito deIJ'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione de) sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta ufficiale 15 dicembre 2011, n. 289) è stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013. E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 5 e 14), i dipendenti che hanno maturato i req uisiti per il pensionamento entro la data del ::lI dicembre 20 J l rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal gennaio 2012. Ne consegue che per ì dipendenti che, alla data del S l dicembre 20 Il, hanno maturato i reqLlisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima de! d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei reqllisiri di età e anzianità contributiva -c.d. "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del S l dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra"), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione ]a nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che a decorreTe dal lO germaio '201'2 ma1U1'a1l0 i requisiti per il pensionamento" (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negh anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda aJle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventllalmente attraverso J(l consultazione delJe banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verifìcare il momento di mrtturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva. Come detto, la nuova discìp1ina riguarda i requisiti per l'accesso a1 trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4· dell'art 21). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti ì dipendenti ì limiti fissati dalla normativa generale (compimento ciel fì6° anno di età in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della L n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento de] 700 anno di età per ì magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente alTart. 5 del r.d.lgs. Il. SII de] 1946, all'art. 54, del Ld. n. 1611 del 1933 e aH'art. 19 del d.p.r. n. 582 del 1980). In base ai principi generali. una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con ìl dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2 bis, del d.!. n. 248 del 2007, convertito in L n. S l del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). 1noltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabi.Je (se non per il trattenimento e per]a finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego. Discende da quanto detto che ne] settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4· dell'al·t. 24· citato. SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta Ilna norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti in caso di vigenza del limite di importo minimonon sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. I noltre, in linea con i principi enunciati dalIa Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione de] diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: "Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, sen.za violare l 'm'l. 88, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compim.ento del sessa1ltacinqueslrrUJ anno -quale che sia la data di assu.nzione non abbza ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per iL conseguimento di tale diritto, non può che avere (..) valenza generale. !t. E' opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, ]a modifica del sistema rende inapplicabili dal l gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo clelia pensione (es. art l, comma 4 qulnquze..., del d.l. n. 4lS del 1989, convertito in I. n. 3i del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al l ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del dJgs. n. 297 del 1994 per il personale del comparto scuola). Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabHiti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. o. 165 del 199i e dane disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fi-a l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegìficazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole perla generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata. S. Il trattenimento in servizio e Ja risoluzione uniJaterale del rapporto dì lavoro. Il comma 20 dell'art. 24 prevede: "Restafèrtno che l'altuaziolle delle dispoJizùmi (il cm all'arlicolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1/2, convertito con m.oddicG:àolli con legge G agosto 2008, ìl. 188, e successive modifìcaziolli e ìntegrazioni, con rifenmento ai soggetti che matu.rano 2' requisiti per il pensi01wmento a dec07Tere dal 10 gennaio 2012, tiene conto della ridete17ninazione dei requisiti di accesso al penslOnamento come disciplinata dal presente articolo.". SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Da tale disposizione discendono due effetti: anche a seguito dell'entrata in vigore della ritorma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art 72 del clJ. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio 01 tre ì limiti dì età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e, dell'art. 24); i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso a] pensionamento, fatta ecce:?.ione per l'istituto dell'esonero che è stato abrogato dalla data di entrata in vigore della 1. n. 214 del 2011 (e, cioè, dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del "presente decreto", ma poiché la norma è stata introdotta da])a legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 2011 (dì'.: paragrafo successivo). Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma S 1, del dJ. n. 78 del 2010, convertito in 1. Il. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà a] periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafìco necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potr;) essere accordato solo a decorrere dal l gennaio 2013 (salvo I"aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confÌ·onti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. r dipendenti che neU'anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato i] requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 20 Il), rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'app1icazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l"età di collocamento Cl riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 6So anno di età. Sì segnala che l'art. ]6 del d.lgs. n. 50S de] 1992 è stato nuovamente modifìcato di recente dall'art. 1 de] dJ. Il. 138 del 2011, convertito in L n. 111 del 2011. Con 1'ultimo intervento normativo è stata valorizzata la discrezionalità nel1a concessione del trattenimento da parte dell'amministrazione, aspetto già evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d,L n. 112 del 2008, convertito in I. n. 1.'33 dei 2008. Himane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine aH'organizzazione, a] fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con ]a circolare n. lO del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale deno Stato. SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Inoltre, nell'anno 201.3 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggillnti\'o »r'evisto dal comma lO secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma lO e J'adegllamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di "anzianit/J massima contributiva" ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal l gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione de] diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede ]a possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i gliali potrebbe operare la penaliz.zazione legale. Sul punto si richiama quanto già evidenziato circa il recente intervento normativa operato dalla L n. 14 del 2012, di conversione del d.1. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2 quater, del d.!. n. 216 del 2011). Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rirnane fìssato secondo il regime pre\"igente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Riprendendo quanto detto nella circolare n. lO del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze. in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto elì indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti neI1'atto di programmazione dei tllbbisogni dI personale o comunque adottati dall'autorità poEtica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi dì riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni dì esubero. In proposito, si segm1.la che l'are 16 della 1. n. 183 de] 2011, legge di stabilità per il 2012, nel modificare l'art..'33 del d.lgs. IL 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma Il, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art 15, comma 1 bis, del d.!. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristahilire ]'equi.librio finanziario dell'ente, possa esercitare"la facoltà di cui all'ar·ticolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, 1/ 112, convertito con l.egge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei cmifronti del personale che non abbia ,·aggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.". SP DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Si rammenta inoltre quanto previsto daIl'art. 16, comma Il, del dJ, n, 98 del 2011, convertito in 1. n, 111 de] 2011, secondo cui: "In tema di risoluzwne del rapporto di lavoro {'esercizio deliafacoltà riconosciuta alle pubbliche amminùttazioni pre1Jisla dal comma Il dell'articolo 7'2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6' agosto 2008, n. 183, e successive modifùaziom., non necessita dz ulteri01'e motivazione, quatora l'amministrazlO71e interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al vùto dei competentl organi di controllo. ". 4. Esonero. In base a quanto previsto dal comma 11<, lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal sel'vizio, disciplinato dall'art 72, commi da l a 6, del d,l. n. 112 del 2008, convertito in 1. n, 133 del 2008, è stato soppresso dalla legge di conversione n, 214 del 2011 e, quindi, a far data dan'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 20 Il) e le norme di discip1ìna del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri già concessi prima del 4 dicembre, Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell"istitllto dell'esonero di cui alla normativa statale. quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalità dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 20 Il. Inoltre, il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i reqllisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dalI gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data de] + dicembre 2011 e dal1'esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza de.1 contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministerÌale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se l'amministrazìone, nena veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'app1icazione del nuo\'o regime c, quindi, ]a prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale. 5. Periodo transitorio. Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti 07ganizzatlvi delle pubbliche a mmlllistmziolll, restauo, inoltre, salvi i provvedimenti di collocarnento a Tiposo peT raggùmgim.ento del lim.ite di età già. adottatz~ pàma della data di entrata in vigor'e del presente decl-eta, nei confi'01zti dei dipendenti delle pubbliche am.ministrazioni di ClU all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 165, auche se aventi 1Jetto successivamente allO gennaio 2012.". SP D1PARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA Come si evince dal testo del1a disposizione, la finalità della norma è ql1ena di agevolare il processo di riduzione deg1i assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono tatti saJvi gli efletti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successIva al l gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato. Per espressa previsione, ]a salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiung.imento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi "travolti" dalla nuova disciplina -se aventi la predetta decorrenza -le determinazionl ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di co]]ocamento in quiescenza aventi deconenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento delJa massima anzianità contributiva comunicato in app1icazione dell'art. 72, comma Il, de] d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti Con auzianità contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per Je donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, già nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggillngimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando se del caso -una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o dì impiego per ilraggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra J'amministrazione ed il dipendentè dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovrà darne comunicazione aH'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato. 6. Personale del comparto scuola. Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma ]a vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e del1a ricerca. IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE SP